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FORUM EX ARTICOLO 26

COORDINAMENTO PER LA DIFESA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E RIABILITAZIONE AI DISABILI


STATUTO DEL COMITATO "FORUM EX ART 26"

 

 

DENOMINAZIONE

 

Articolo 1

 

E' costituito il Comitato denominato "FORUM EX ART 26 coordinamento perla difesa dei servizi di assistenza e riabilitazione ai disabili" . Nello statuto. per brevità, verrà citato come "Comitato".

Il Comitato non persegue fini di lucro. I suoi contenuti e la struttura sono ispirati a principi di solidarietà. trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita del Comitato stesso.

 

Articolo 2


 a) Il Comitato ha la propria sede legale in Roma via della Trasfigurazione n° 5 e potrà con sua delibera trasferire la sede legale nonché istituì- re sedi secondarie e succursali. A tutti gli effetti i soci promotori si intendono domiciliati preso il Comitato di cui all'art. 6.


 b) Il Comitato si riunirà secondo la necessità, su convocazione del Presi- dente tramite avviso scritto ai membri del Comitato contenente l'or- dine del giorno e la data dell'eventuale seconda convocazione almeno ventiquattro ore prima della convocazione. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538 comma due del codice civile' il Comitato delibera validamente con la maggioranza dei presenti. Di ogni riunione del Comitato deve essere redatto il verbale da inserire nel registro a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

 

SCOPO SOCIALE

 

Articolo 3

 

  1. Il Comitato è costituito per l'opposizione nei confronti dei comportamenti e delle politiche dirette a ridurre le prestazioni di assistenza e riabilitazione nei confronti della persona disabile lungo tutto l'arco della sua esistenza.
  2. Il Comitato si propone se sarà necessario di promuovere e discutere in ogni sede opportuna le iniziative atte alla cancellazione e/o modificazione di normative che ridimensionino i servizi assistenziali e riabilitativi alla persona disabile. Comitato stesso e al fine di conseguire lo scopo sociale.
  3. Il Comitato curerà l'organizzazione di eventi della raccolta di fondi e delle azioni al fine di conoscere e valorizzare l'immagine pubblica del
  4. Il Comitato non ha finalità lucrative ed i suoi componenti si impegnano a collaborare. per l'organizzazione degli eventi in oggetto di intesa con eventuali co-organizzatori pubblici e/o privati.
  5. Il Comitato intende fin da ora mettere a disposizione delle persone disabili dei loro familiari dei loro operatori centri associazioni tutte le informazioni, le conoscenze e le esperienze acquisite in campo normativo e scientifico di cui dispone.
  6. Il Comitato ritiene importante che in ogni sua attività venga favorita la pace l'integrazione e la solidarietà a sostegno delle persone in situazioni di disagio.

 

DURATA

 

Articolo 4

 

Il Comitato ha durata illimitata e avrà termine al raggiungimento dello scopo sociale. Si intenderà sciolto successivamente all'approvazione dell'ultimo rendiconto qualora si verbalizzi appositamente la volontà di tutti i soci di aver raggiunto lo scopo sociale.

 

Articolo 5

 

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altre organizzazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali del Comitato salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

 

ORGANI DELCOMITATO

 

Articolo 6

 

  1. Il Comitato è costituito dai Fondatori tra cui il Presidente-Portavoce il vice Presidente il Segretario e il Tesoriere. All'unanimità i membri del Comitato possono accettare l'entrata di soci; possono essere ammessi coloro che condividano le finalità e gli scopi istituzionali e che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. La qualifica di Promotore si perde per decesso per dimissioni che devono essere presentate per iscritto o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del Promotore, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita del comitato.
  2. Fondatori e promotori del Comitato eleggono, tra di loro il Presidente il vice Presidente il Segretario e il Tesoriere che resteranno in carica per la durata di due anni e svolgeranno gratuitamente le loro mansioni salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e preventivamente approvate in nome e per conto del Comitato.
  3. Il Comitato se necessario potrà avvalersi anche di collaboratori retribuiti.
  4. Resta esclusa la possibilità da parte dei componenti di trarre dall'attività un lucro personale
  5. Al Presidente spetta la rappresentanza del Comitato di fronte ai terzi e in giudizio con tutti i poteri nessuno escluso che da tale rappresentanza legale gli derivano. In caso di mancanza o altro impedimento temporale del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente con tutti i poteri che competono a questi.
  6. Il Presidente provvede all' esecuzione delle delibere del Comitato ed ai rapporti con ali Enti pubblici e Privati e i terzi in genere, salvo espressa delega al vice Presidente o ad altro componente del Comitato.
  7. Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità il segretario redige i verbali delle adunanze del Comitato.

 

 

ATTIVITA'

 

Articolo 7

 

I Promotori danno opportuna divulgazione rudi eventi di cui all'Articolo 2 e l'esecuzione dei relativi programmi sarà di spettanza degli stessi promotori del Comitato, quali, pertanto opereranno in tale veste quali organizzatori.

 

Articolo 8

 

Il Comitato godrà di piena autonomia ed utilizzerà. per il conseguimento dei suoi fini, fondi derivanti da contributi e/o oblazioni da parte degli stessi componenti e terzi, nonché da raccolte fondi. Il Comitato, qualora lo ritenga opportuno per il miglior raggiungimento dello scopo sociale, potrà porre in essere anche attività commerciali purché marginali e strettamente complementari all' oggetto sociale.

 

Articolo 9

 

E' facoltà del Comitato costituire cariche onorifiche a personalità od enti che contribuiscano alla migliore riuscita delle iniziative.

 

 

Articolo 10

 

La raccolta, la gestione, l'utilizzazione delle oblazioni sottoscritte e delle somme comunque riscosse è affidata al Presidente del Comitato e, per sua delega, al Vice Presidente o al Tesoriere.

 

Articolo 11

 

Al termine di ogni esercizio. che va dall' 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno il Comitato redigerà con le modalità previste dalla normativa in materia il rendiconto economico finanziario che deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del comitato.

Il rendiconto economico dovrà essere approvato dalla maggioranza dei membri del Comitato secondo le regole descritte nell'art. 2 par. b ed entro il 30 aprile di ogni anno.

E' vietato distribuire. anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del comitato, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione dell'attività per la quale il Comitato è nato.

 

Articolo 12

 

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimada alla normativa vigente in materia.